martedì 2 settembre 2008

GIU’ LE MANI DA PUNTA PALASCIA



COMITATO GIU’ LE MANI DA PUNTA PALACIA
Comunicato stampa 17.08.2007
Un gravissimo sfregio ad uno dei luoghi più belli del Salento sta per essere compiuto.
La Marina Militare Italiana, senza aver chiesto l’autorizzazione paesaggistica
prescritta dalla legge (artt. 146 e 147 del Codice Urbani D. Lgs. N. 42/2004), ha
aperto un cantiere a Punta Palacìa (facente pare del costituito Parco regionale Otranto S.M. di Leuca e Bosco di Tricase) ed iniziato i lavori per la realizzazione di alloggi per il personale militare, di un garage per gli automezzi e di due torri di 11 metri di supporto ad antenne radar.
Proprio lì, a Punta Palacìa, il punto più ad est d’Italia, sorge il primo raggio di sole.
E proprio lì presso il faro di Punta Palacìa sabato 18 agosto 2007 alle ore 17:30
inizierà l’iniziativa promossa dal comitato Giù le mani da Punta Palacìa.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere altre adesioni all’appello: No allo scempio: Punta Palacìa “arca di pace e non arco di guerra” (da una citazione di Don Tonino Bello).
Al Faro è stata allestita una mostra con foto del territorio di noti fotografi salentinicome Maurizio Buttazzo, Dino Longo, Claudio Longo, Carlo e Fernando Bevilacqua e con video-proiezioni del Fondo Verri, del gruppo ‘Ndronico e di Serena Rosati.
Alle 21:00 all’Orte (litorale Otranto-Santa Maria di Leuca) , presso il sud est Diving importanti artisti come gli Opa Cupa di Cesare dell’Anna, Les Troubleamours, I
venerdì 17, i Sud Est Ensamble, Giuseppe Di Gennaro & Band, P40 e i Dj set Chiara
Spada, Francesco Natali, Simone Fabbroni, e Capitan Uans dedicheranno la loro
musica alla difesa di Punta Palacìa.
Dal tramonto all’alba si alzerà un’unica voce ed una sola immagine: la bellezza della
scogliera incontaminata di Punta Palacìa vuole avere un unico guardiano, il vecchio
Faro.
Il Comitato Giù le mani da Punta Palacìa, supportato in questa richiesta dal Comune
di Otranto e dalla Provincia di Lecce, ha organizzato questa grande manifestazione
per dare voce al territorio e chiedere con forza alla Marina Militare Italiana di
rinunciare al progetto di ampliare la propria base logistica. Alla manifestazione sarà presente anche il sottosegretario all’ambiente Marchetti.
Il delicato equilibrio della scogliera di Punta Palacìa – inclusa a pieno titolo nel Parco Regionale Otranto S.M. di Leuca, istituito con Legge della Regione Puglia n. 30 del 2006 – va difeso ad oltranza non solo per la sua indiscussa bellezza, ma anche per il suo valore simbolico: il dialogo, lo scambio e l’incontro dei popoli e delle culture del mediterraneo.
Fino ad ora il Comune di Otranto e la Provincia di Lecce hanno manifestato
pubblicamente la loro contrarietà al progetto.
Il Comitato Giù le mani da Punta Palacìa ha invitato anche la Regione ad intervenire,
per quanto di sua competenza, per impedire la prosecuzione dei lavori.
A titolo cautelativo e poiché realizzare un’opera senza la necessaria autorizzazione
paesaggistica configurerebbe reato, ai sensi dell’art. 181 del codice Urbani, il
Comitato giù le mani da Punta Palacìa, il Coordinamento Salentino contro la guerra e
le basi militari e Giuristi Democratici Lecce, difesi rispettivamente dagli avvocati
Valentina Stamerra, Francesco Calabro e Marcello Petrelli, hanno presentato un
esposto alla Procura della Repubblica affinchè “verifichi se possano ravvisarsi
estremi di reato e affinché impedisca l’aggravamento di reati eventualmente
commessi, la protrazione delle loro conseguenze ovvero la commissione di ulteriori
reati”. Sostengono le associazioni nell’esposto che: il regime derogatorio previsto
per i procedimenti di localizzazione e costruzione delle opere militari concerne
esclusivamente la disciplina urbanistica ed edilizia, non invece la disciplina in
materia di beni ambientali e paesaggistici; gli artt. 81 d.p.r. n. 616/1977 e il
consequenziale d.p.r. n. 383 del 1994, infatti, esonerano le opere destinate alla difesa militare dai soli obblighi legali previsti nella distinta materia dell’urbanistica e dell’edilizia”. “Tutte le opere militari, pertanto, in quanto opere statali, sono sottoposte alla disciplina propria dettata dalla specifica normativa in materia di beni culturali e ambientali”. “Una esenzione dalle conseguenze così potrebbe essere giustificata soltanto dall’esistenza di “una espressa norma di esonero”, che nel nostro ordinamento giuridico, data la rilevanza accordata ai vincoli paesaggistici dalla Carta Costituzionale, non esiste.
Infine numerosi artisti e uomini di cultura hanno sottoscritto un appello contro lo
sfregio del paesaggio.
Tra questi: Carlo ed Ennio Capasa (stilisti), Stefania Rocca (attrice), Citto Maselli
(regista),Vladimir Luxuria, Roberto Cotroneo (scrittore), Domenico Starnone
(scrittore), Livio Romano (scrittore, Mario De Siati (scrittore), Dino Abbrescia
(attore), Emilio Solfrizzi (attore), Caparezza (musicista), Peppe Servillo
(musicista),Giovanni Albanese (regista), Alessandro Piva (regista), Rocco Papaleo
(attore), Pippo Mezzapesa (regista), Dario Vergassola (comico), Francesco Amato
(regista), Heidrun Schleef (sceneggiatrice), Marco Piccioni (produttore), Nico
Cirasola (regista), La Crus (musicisti), Davide Barletti (regista - Fluid Video Crew ), Folkabbestia (musicisti), Carlo Michele Schirinzi (regista), Leonardo Angelini
(location manager), Daniele Travisi (location manager), Proforma, Luigi Del Prete
(regista), Radiodervish (musicisti), Officina Zoè (musicisti),Dario Muci (musicista),
Salento Orkestra (musicisti), Corrado Punzi (regista ),Gianni De Blasi (regista),
Marzia Quartini (attrice), Federico Mello (scrittore), Biagino Bleve (operatore
culturale), Daniele Cini (regista), Raffaele Vasquez (musicista), Marianne Cotton
(attrice), Manuel Saccu (musicista), Psycosun (musicisti),Francesco Cerasi
(musicista), Fabrizio Brigante (scenografo), Marta Marrone (scenografa),Coolclub,
Vito Palmieri ( regista ), Michele D’Attanasio (direttore della fotografia), Alberto
Masala (poeta) Ippolito Chiarello (attore – Nasca Teatri), Gabriele Benedetti (attore), Piero Rapanà (attore), Fondo Verri, Valentina Sansò (grafica e operatrice culturale), Francesca Sansò (creativa); Cesare dell’Anna (musicista), 11-8 Records (casa discografica indipendente), Opa Cupa (musicisti), I venerdì 17 (musicisti), Les
Troubleamours (musicisti), Punto Est Ensamble (musicisti) Giuseppe di Gennaro &
band ( Musicisti), P40 (musicista), Dino Longo (fotografo), Claudio Longo
(fotografo), Maurizio Buttazzo (fotografo), Carlo Bevilaqua (fotografo), Fernando
Bevilacqua (fotografo), Luigi Marsella (poeta).
Dal tramonto all’alba ci saremo tutti sulla costa otrantina (al Faro di Punta Palacìa
dalle 17:30 al tramonto e all’Orte dal tramonto all’alba) per ricordare che il nostro
territorio è il bene più prezioso e va difeso.
Il Comitato ci tiene a ricordare a tutti coloro che parteciperanno, che i luoghi
che ospitano la manifestazione sono luoghi sacri e che dovrà essere impegno di
tutti rispettarli ed evitare qualsiasi atto che possa danneggiarli.
Comitato Giù le Mani da Punta Palacìa.

Organizzazioni aderenti al comitato sono: Giuristi Democratici, Comitato Giù le mani dalle coste, WWF Lecce, Coppula Tisa, Gruppo speleologico ‘Ndronico, NaeMi Forum Donne Native e Migranti, Salentini uniti con Beppe Grillo, Coordinamento Salentino contro la Guerra e le basi militari, Manifatture Cnos, Arci Terra Rossa, Comitato contro Eolico, Accademia Kronos, Verdi Lecce-Tricase, Rifondazione Comunista, PdCI, UISP Regionale, i Cicloamici, Biblioteca di Sarajevo, Salento Soccorso, Osservatorio ‘Massari’, Sinistra democratica, Fondo Verri, Arci Liberi Cantieri-Muro Leccese, Salento in Vela, Camera a Sud, Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, Legambiente Circolo di Lecce. Cultura Ambiente, SOS per la vita, Verdi Parabita, Speleo Trekking Salento,Coordinamento regionale Emergency.









AGGIORNAMENTO 30/09/2011
LA SENTENZA DEL TAR SU PUNTA PALASCIA

N. 01665/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01795/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1795 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Scaffidi Piervincenzo, Associazione Giuristi Democratici e Comitato Giù le Mani da Punta Palascia, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Adriano Tolomeo, Valentina Stamerra e Francesca La Forgia, con domicilio eletto presso il primo di essi in Lecce, via Braccio Martello n. 19;

contro

Ministero della Difesa, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Comitato Misto Paritetico ex art. 3 L 898/1976, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Bucci

e Nicola Colaianni, con domicilio eletto presso Regione Puglia Ufficio Regionale Contenzioso in Lecce, viale Aldo Moro;

Provincia di Lecce;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Giovanna Capoccia e Francesca Testi, con domicilio eletto presso Maria Giovanna Capoccia in Lecce, Ufficio Legale Amministrazione Provinciale;

Parco Naturale Regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Barone, con domicilio eletto presso Carlo Serafini in Lecce, via G. D'Annunzio n. 59;

per l'annullamento

di tutti gli atti di formazione ed approvazione del progetto di "ristrutturazione e ampliamento manufatto per usi operativi, realizzazione e potenziamento videosorveglianza con integrazione impianto antiintrusione e costruzione locale per tre automezzi", presso la base militare collocata sulla scogliera di Punta Palascia, nel territorio del Comune di Otranto, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intimate;

Viste le memorie difensive rispettivamente prodotte dalle parti costituite;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori Tolomeo, anche in sostituzione di La Forgia Francesca, Stamerra Valentina, Simona Libertini, Gaballo Paolo, in sostituzione di Bucci Anna e Colaianni Nicola, Testi Francesca,e Renna Barbara, in sostituzione di Barone Carlo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il presente gravame vengono impugnati tutti gli atti di formazione ed approvazione del progetto di “ristrutturazione e ampliamento manufatto per usi operativi, realizzazione e potenziamento videosorveglianza con integrazione impianto antiintrusione e costruzione locale per tre automezzi”, progetto da realizzare presso la base militare collocata sulla scogliera di Punta Palascia, nel territorio del Comune di Otranto.

In particolare, si tratterebbe di ampliare il fabbricato esistente (da destinare ad usi operativi ed alloggi, nonché a deposito e ricovero mezzi) nonché di realizzare nuove strutture (tra queste due torri di circa 11 mt di altezza) e di adeguare quelle esistenti (es. recinzione esterna).

2. Tali atti vengono impugnati per violazione dell’art. 147 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e del DPR n. 170 del 2005 (trattandosi di zona soggetta a vincolo paesaggistico), carenza di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione delle leggi regionali n. 19 del 1997 e n. 30 del 2006 (recante istituzione del Parco naturale “Costa Otranto – Santa Maria di Leuca Bosco Tricase”). Ciò in quanto, pur a fronte del notevole impatto paesaggistico ed ambientale dell’opera di cui in premessa (impatto dovuto sia a massicce opere di sbancamento sia a realizzazione di strutture di notevoli dimensioni), non sarebbero stati acquisite le rispettive autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali ad opera delle competenti autorità amministrative.

4. Si costituiva in giudizio l’amministrazione statale per chiedere il rigetto del gravame. In particolare, veniva sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti (lo Scaffidi non avrebbe dimostrato infatti un danno economico oppure alla salute, mentre il Comitato di tutela di Punta Palacia sarebbe sorto soltanto in occasione dell’avvio dei lavori, non avrebbe uno stabile collegamento con il territorio e non sarebbe adeguatamente rappresentativo della collettività di riferimento). Si rilevava inoltre che le valutazioni di carattere paesaggistico ed ambientale sarebbero state acquisite all’interno del Comitato misto paritetico della Regione Puglia sin dal 2004. In ogni caso le opere destinate alla difesa nazionale sarebbero esentate dalla valutazione di impatto ambientale e comunque suscettibili di deroga, sul piano delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del DPR n. 383 del 1994; il DPCM previsto dal comma 3 dell’art. 147 citato del codice dei beni culturali non è stato peraltro ancora emanato: dunque, tale disposizione sarebbe ancora inoperante. Quanto poi alla legge regionale n. 30 del 2006, recante istituzione del parco naturale “Costa Otranto”, essa sarebbe stata emanata soltanto successivamente alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi. La conoscenza dei progetti potrebbe infine recare nocumento alla sicurezza nazionale, trattandosi di interventi sottoposti a segreto militare.

5. Venivano proposti motivi aggiunti, sostanzialmente basati selle medesime censure sopra illustrate, avverso l’ulteriore documentazione progettuale prodotta, dalla amministrazione della difesa, a seguito di specifica ordinanza istruttoria di questa sezione.

6. Alla pubblica udienza del 25 maggio 2011 la causa veniva infine trattenuta per la decisione.

7. Tutto ciò premesso, va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dalla amministrazione statale in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti.

7.1. Quanto al ricorrente Scaffidi, si tratta infatti di un operatore turistico (titolare di attività di diving) che, oltre al requisito della vicinitas non altrimenti contestata dalla stessa difesa dell’amministrazione statale, subisce comunque un danno scaturente, ex se, dalla circostanza che qualsiasi opera idonea a compromettere l’assetto paesaggistico possa negativamente (pur se indirettamente) incidere su determinate attività economiche (quelle turistiche, per l’appunto), per loro natura principalmente basate sulla straordinaria bellezza dei luoghi ove le stesse vengono normalmente svolte e dunque sulla loro capacità di attrazione turistica. In altre parole, costituisce una conseguenza logica che la (eventuale) compromissione del paesaggio possa determinare un minore afflusso di turisti nell’area de qua.

7.2. Quanto invece al Comitato “Giù le mani da Punta Palascia”, il collegio ritiene di aderire, in linea generale, a quel dato orientamento che appare tendenzialmente maggioritario e che opportunamente distingue tra la legittimazione ex lege delle associazioni di protezione ambientale di livello nazionale riconosciute e l’esigenza di verificare, in concreto e secondo i principi generali, la legittimazione di tutte le altre associazioni, comitati e organismi di livello locale che si assumano portatori di interessi diffusi di protezione ambientale o storico-culturale (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 25 febbraio 2008, n. 324).

Come rilevato dalla stessa giurisprudenza, si deve trattare di un accertamento da condurre avendo riguardo ad una pluralità di indici riferiti, in particolare: 1) al perseguimento per statuto di specifici obiettivi di tutela ambientale; 2) alla maggiore o minore risalenza temporale dell’ente; 3) alla sua comprovata sfera o grado di rappresentatività; 4) alle iniziative ed azioni intraprese per la tutela degli interessi di cui l’ente si proclama portatore; 5) all’eventuale consentita partecipazione a procedimenti amministrativi e quindi, in certa misura, al concreto riconoscimento che esso ha ricevuto nello svolgimento dell’azione amministrativa; 6) alla presenza di un’area di azione ricollegabile alla zona in cui è situato l’ambiente od il bene a fruizione collettiva che si assume leso: dunque, un concreto e stabile collegamento con un dato territorio, tale da rendere localizzabile l’interesse esponenziale.

Va da sé che siffatti indici debbono almeno in grande parte essere presenti nelle singole fattispecie.

Ebbene, dalla documentazione versata in atti si rileva, almeno quanto al suddetto Comitato, che: a) esso pone tra i propri specifici obiettivi quello della tutela del paesaggio e dell’ambiente con particolare riferimento al territorio denominato Punta Palascia; b) benchè sia stato costituito in un periodo di tempo prossimo all’inizio del lavori di cui si discute in questa sede, di esso fanno ad ogni modo parte alcuni enti (es. WWF) che invece da molti anni sono preposti al perseguimento di taluni interessi; c) presenta un numero di iscritti (oltre 40) senz’altro sufficiente a denotare quel minimum di adeguata rappresentatività locale; d) ha preso attivamente parte ad importanti incontri istituzionali a livello locale (si veda riunione del 7 dicembre 2007 presso il Comune di Otranto) e persino centrale (presso il Ministero dell’ambiente, in presenza del sottosegretario di Stato) che sebbene non numerosi in termini quantitativi sono senz’altro rilevanti in senso qualitativo, e tanto a testimoniare la considerazione che in breve tempo tale comitato ha acquistato sul piano amministrativo e procedimentale; e) presta la propria attività in relazione ad una specifica porzione del territorio (quello per l’appunto di Punta Palascia) che presenta elementi di forte e stabile collegamento con la sede propria del comitato.

7.3. Per i motivi anzidetti l’eccezione di inammissibilità del ricorso deve dunque essere rigettata.

8.1. Nel merito si rammenta in punto di fatto che, dopo il parere favorevole del 2004 ad opera del COMIPAR (Comitato misto paritetico Stato e Regione di cui all’art. 3 della legge n. 898 del 1976), i lavori venivano iniziati nel mese di giugno 2007. Successivamente, in data 11 luglio 2007 la Soprintendenza statale esprimeva parere di compatibilità paesaggistica dell’intervento de quo. Tale parere veniva tuttavia revocato, in data 24 luglio 2007, sul presupposto che non si era espresso a suo tempo, sui profili paesaggistici, anche il Comune di Otranto. In data 17 agosto 2007 i lavori venivano dunque sospesi da parte della Direzione Lavori del Genio Militare. Seguivano alcune riunioni, tenutesi anche presso il Ministero dell’ambiente, dirette a pervenire ad una soluzione concordata tra i vari enti. Tali incontri non determinavano tuttavia alcun esito positivo.

Da quanto detto deriva pertanto che, in concreto, la suddette autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali non sono mai state in effetti rilasciate.

8.2. Ancora in punto di fatto si rileva che l’unico atto di approvazione del progetto (peraltro soltanto di quello esecutivo, non essendovi agli atti traccia di quello definitivo, e tanto anche a seguito di due ordinanze istruttorie di questa sezione) è costituito dalla “relazione approvativa” in data 24 ottobre 2006 della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio del Ministero della difesa (cfr. anche relazione riepilogativa del 21 agosto 2007 prodotta in data 22 agosto 2008).

9, Tanto premesso occorre a questo punto stabilire, in via principale, se un’opera destinata alla difesa militare, che pacificamente insiste su un’area soggetta a vincolo paesaggistico ed ambientale, sia soggetta o meno alla disciplina di tutela ed in particolare all’obbligo di ottenere l'autorizzazione paesistica.

Ritiene al riguardo il collegio che, come del resto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 10 novembre 200 , n. 6312, “è necessario immediatamente sgomberare il campo da un equivoco … secondo cui per le opere militari sarebbe vigente un regime derogatorio avuto riguardo ai procedimenti di localizzazione e costruzione; tale conclusione … è esatta se riferita alla disciplina urbanistica ed edilizia, errata se riferita alla disciplina in materia di beni ambientali e paesaggistici; gli artt. 81, d.P.R. n. 616/1977 e il consequenziale d.P.R. n. 383 del 1994, infatti esonerano le opere destinate alla difesa militare dai soli obblighi legali previsti nella distinta materia dell'urbanistica e dell'edilizia (cfr. sul punto le approfondite conclusioni cui è giunto Cons. St., Sez. II, n. 852/99 del 25 ottobre 2000, cui si rinvia …)”.

In effetti, antecedentemente all'entrata in vigore del T.U. n. 490/1999 la giurisprudenza si era divisa circa l’obbligo di acquisire il nulla osta paesistico in merito a siffatte opere statali.

L'art. 156 del menzionato T.U. del 1999 ha poi “chiarito definitivamente che tutte le opere militari, in quanto statali, sono sottoposte alla disciplina propria dettata dalla specifica normativa in materia di beni culturali e ambientali; sono state così superate le frammentarie e discordanti precedenti previsioni normative che talora esentavano (art. 15, l. prov. Bolzano n. 516/1970, l. n. 16 del 1985), e talora assoggettavano (art. 6, l. n. 204/1951; art. 5 l. n. 831/1986; art. 17, l. n. 67/1988) la costruzione di opere militari, alloggi e caserme all'obbligo dell'autorizzazione paesistica” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 6312 del 2005, cit.)

Parimenti, l'art. 147 d. lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) ha previsto una disciplina speciale per tutte le opere statali, ivi inclusi gli alloggi militari, in forza della quale l'autorizzazione paesistica è rilasciata all'esito di una conferenza di servizi.

Tale disposizione prevede, in particolare, che “qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo” (comma 1).

Il successivo comma 2 stabilisce poi che “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica”.

Come affermato dalla citata giurisprudenza amministrativa, “dall'esame di tutta la normativa sopra indicata emerge che il legislatore ha bilanciato due valori costituzionali fondamentali (il paesaggio ex art. 9 Cost. e la sicurezza nazionale ex art. 52 Cost.) attraverso l'introduzione di una disciplina derogatoria (comune a tutte le opere statali) rispetto ai normali moduli procedimentali, ma che presuppone sempre l'assoggettamento all'obbligo della autorizzazione paesistica”: si veda in tal senso anche l’indirizzo espresso dalla Cassazione penale (cfr. sez. III, 24 novembre 1995, n. 12570) la quale ha avuto modo di affermare che “anche le opere destinate alla difesa militare … sono soggette alle leggi sulla tutela del paesaggio”, atteso che “la Costituzione attribuisce al paesaggio (art. 9) un valore primario che non può essere sacrificato a quell'altro, di pari dignità, della sicurezza del Paese, (art. 52)”.

Del resto, in questa stessa direzione si colloca la previsione di cui all’art. 18 del DPR n. 170 del 2005 (recante disposizioni in materia di opere militari), a norma del quale “il responsabile per la fase di progettazione … b) verifica, in via generale, la conformità ambientale, Paesistica e territoriale dell'intervento e promuove, ove necessario, l'avvio delle procedure per il rilascio dei pareri da parte dei competenti organi di tutela ambientale e territoriale”.

10. Quanto poi alle ulteriori controdeduzioni formulate, a vario titolo, dalla difesa dell’amministrazione statale, si osserva che:

a) come affermato dallo stesso Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 6312 del 2005, “non deve essere sopravvalutato l'art. 2, r.d. 11 luglio 1941, n. 1161 - recante norme sul segreto militare - che vieta … ai funzionari di tutte le amministrazioni statali la divulgazione di notizie aventi comunque interesse militare, nonchè delle notizie riguardanti le fortificazioni, le basi e gli impianti delle FF.AA.; l'ambito oggettivo di siffatta disciplina è diverso da quello proprio della legislazione in materia di beni culturali e del paesaggio e dunque non vi è incompatibilità logica fra le diverse disposizioni”: ed infatti, se da un lato la conoscenza delle strumentazioni e dei mezzi di difesa contemplati all’interno della base deve senz’altro essere tutelata mediante le disposizioni in tema di segreto di Stato, dall’altro lato la visibilità esterna (a chiunque) della struttura, ossia il semplice involucro, non potrebbe dare luogo ad analoghe esigenze di sicurezza nazionale, con conseguente applicazione delle norme di tutela paesaggistica ed ambientale;

b) l’autorizzazione paesaggistica non potrebbe intendersi acquisita all’interno del Comitato misto paritetico di cui all’art. 3 della legge n. 898 del 1976, la quale non annovera funzioni direttamente riconducibili alla tutela del paesaggio alla stessa stregua del richiamato art. 147 del Codice dei beni culturali (disposizione quest’ultima che dunque prevale sulla prima non solo in base al criterio cronologico ma anche in base a quello di specialità). Si vedano in proposito sia le attribuzioni del predetto comitato misto (le quali si riferiscono in generale ai “problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni”) sia la composizione del medesimo, all’interno del quale non è prevista la presenza di organi (statali oppure regionali) espressamente preposti alla tutela dell’ambiente e del paesaggio;

c) In assenza del DPCM che, ai sensi del comma 3 del citato art. 147 del Codice Urbani, definisca le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su aree sottoposte a tutela paesaggistica, deve ritenersi che, incidendo tale disposizione soltanto sul quomodo (ossia su procedimento e modalità operative) con cui garantire l’equilibrio tra i due valori costituzionalmente meritevoli di tutela (paesaggio e sicurezza nazionale) e non anche sull’an, va da sé che l’esigenza di garantire nella sostanza tale contemperamento debba essere sostenuta, caso per caso, mediante il ricorso al modello generale della conferenza di servizi che pure viene espressamente richiamato al comma 1 dell’art. 147 medesimo. Diversamente opinando, troverebbe giustificazione sulla base della mera inerzia della PA la disapplicazione sine die di un principio che, soprattutto dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione avvenuta con legge costituzionale n. 3 del 2001, deve invece essere integralmente rispettato anche in ossequio al più ampio risalto che, in questa materia, viene ora conferito alle autonomie territoriali e locali (non a caso, il decreto legislativo n. 42 del 2004 ha sancito il passaggio dall’annullamento ministeriale delle autorizzazioni paesaggistiche al parere obbligatorio e preventivo).

11. Concludendo sul punto, “in difetto di una espressa norma di esonero, deve ritenersi necessaria l'autorizzazione paesistica per tutte le opere destinate alla difesa nazionale” (cfr. sez. II, n. 852/99 del 2000 e sez. IV, n. 5312 del 2005 cit.; cfr. in tale direzione anche TAR Liguria, sez. I, 14 gennaio 2008, n. 24).

Lo specifico motivo di censura riguardante la violazione dell’art. 147 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e l’art. 18 del DPR n. 170 del 2005 deve dunque trovare accoglimento.

12. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per la mancata acquisizione della autorizzazione ambientale di cui alla legge regionale n. 30 del 2006, istitutiva del Parco regionale Bosco di Tricase ed al cui interno ricade l’area de qua; legge che prevede, in caso di opere che possano compromettere il paesaggio e gli ambienti naturali tutelati (con particolare riferimento a flora, fauna e rispettivi habitat), il nulla osta dell’ente di gestione dell’ente Parco ai sensi dell’art. 9 della medesima (nulla osta da acquisire verosimilmente nella conferenza di servizi di cui ai punti che precedono).

12.1. In questa direzione, infatti, non solo la normativa appena richiamata non contiene alcuna deroga espressa in favore di siffatte opere, ma il richiamato art. 18 del DPR n. 170 del 2005 prevede proprio che, in caso di progettazione di opere destinate alla difesa militare, il responsabile del procedimento debba sempre preventivamente acquisire i pareri da parte dei competenti organi di tutela ambientale, e tra questi anche gli enti di gestione dei parchi statali o regionali quali quelli di specie.

12.2. Quanto poi alla applicabilità di siffatta normativa di tutela al caso di specie, si rammenta che l’art. 8 della legge regionale n. 19 del 1997 prevede che, dalla data di pubblicazione sul BUR del disegno di legge di istituzione delle aree protette, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all’art. 6, comma 3, della legge n. 394 del 1991 (e tra queste il divieto di esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti). Ora, poiché il disegno di legge di istituzione del parco di cui si discute è stato adottato in data 5 ottobre 2004, dunque ben prima della approvazione del progetto ad opera del Ministero della Difesa (cfr. relazione citata del 24 ottobre 2006), le suddette misure debbano trovare applicazione anche alla vicenda in esame.

12.3. Anche tale motivo di ricorso deve pertanto trovare accoglimento.

13. In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Data la complessità della vicenda esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1795 del 2007, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti riguardanti la procedura di approvazione del progetto in epigrafe indicato e, in particolare, la Relazione approvativa in data 24 ottobre 2006 della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio del Ministero della difesa.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 25 e 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Massimo Santini, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/09/2011


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lupo ha detto...

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